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Segnalazione Certificata di Agibilità

Cos’è l’ agibilità?

La Segnalazione Certificata di Agibilità (ai sensi del D.Lgs n. 222/2016) è l’autocertificazione che viene trasmessa al Comune dall’intestatario della pratica tramite lo Sportello telematico SUAPE, entro 30 gg dall’ultimazione dei lavori, che attesta la sussistenza ed il rispetto delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell’edificio e degli impianti negli stessi installati.

L’agibilità può essere attestata per:

  • l’intero immobile relativamente a quanto autorizzato nel permesso di costruire/SCIA e nelle successive varianti;
  • singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonome, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
  • singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

A chi serve?

La segnalazione certificata di agibilità è indispensabile a chiunque voglia:

  • vendere, acquistare o affittare un immobile
  • esercitare qualunque attività commerciale o produttiva

Come si ottiene? Chi la rilascia? In quanto tempo?

Con l’entrata in vigore del decreto SCIA 2 (D.Lgs n. 222/2016) non è più possibile richiedere al Comune il certificato di agibilità: l’amministrazione non può più rilasciarlo.

Da dicembre 2016 l’agibilità diviene un’attestazione sottoscritta dal titolare della pratica e dal tecnico incaricato/direttore dei lavori in autodichiarazione.

Viene trasmessa telematicamente al Comune di competenza tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE).

L’attestazione ha validità immediata dal momento dell’invio della pratica al SUAPE e la ricevuta di trasmissione con la documentazione relativa l’attestazione di agibilità presentata costituiscono ad ogni effetto agibilità dell’edificio/unità immobiliare ivi indicato.

In caso di nuova costruzione, ricostruzione o sopraelevazione (totale o parziale) e interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati Pronto Ingegnere si occuperà di:

  • effettuare un accesso agli atti presso gli archivi comunali per recuperare l’ultimo progetto approvato (e il certificato di agibilità precedente, se presente);
  • predisporre la modulistica richiesta corredata dalla seguente documentazione tecnica:
  • Asseverazione del professionista incaricato sulla conformità dell’opera realizzata al progetto presentato e sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente;
  • Collaudo o idoneità statica
  • Asseverazione del professionista incaricato sulla conformità catastale dell’opera;
  • prevenzione incendi
  • barriere architettoniche
  • Dichiarazioni di conformità o collaudo di tutti gli impianti tecnologici installati nell’immobile ai sensi del D.M. 37/2008 o normativa previgente (L. 46/90 – D.P.R. 447/91), comprensive degli allegati previsti dal D.M. 37/2008 (relazione tipologica dei materiali utilizzati, progetto dell’impianto, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali);
  • Nel caso di agibilità parziali per unità immobiliari con spazi comuni: dichiarazioni di conformità o rispondenza degli impianti installati negli spazi comuni;
  • Relazione tecnica di collaudo acustico, rilasciata da un tecnico competente in acustica ambientale (per immobili realizzati successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni in materia di requisiti acustici passivi degli edifici – DPCM 05/12/1997);
  • Dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto alla relazione sul contenimento dei consumi energetici dell’immobile, resa dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii., se non allegata alla comunicazione di fine lavori;
  • Relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici di cui all’art. 125, comma 1 del D.P.R. 380/2001 (Art. 28, comma 1 della L. 10/91), se non precedentemente allegata al progetto edilizio o alla comunicazione di inizio lavori;
  • Attestato di qualificazione energetica;
  • Dichiarazione redatta da Tecnico Abilitato ai sensi dell’art. 41 della L.R. n. 23/1985 per immobili oggetto di concessione in sanatoria (se il caso lo prevede);
  • Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria.

La mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità, nei casi in cui è richiesta, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77 a € 464.

Ha una scadenza?

No, ma in caso di ristrutturazioni, ricostruzioni o sopraelevazioni (totali o parziali) l’agibilità precedente perde la sua validità e va fatta domanda per il rilascio di una nuova certificazione.

In caso di danni strutturali dell’immobile (per esempio dopo un terremoto o un incidente) tali da compromettere la stabilità dell’edificio e, quindi, la sicurezza delle persone i Vigili del Fuoco possono revocare l’agibilità.

In caso di interventi edilizi abusivi che abbiano infranto anche una sola delle norme tecniche in vigore si rischia la revoca dell’agibilità.

Quanto costa?

Il certificato di agibilità prevede come spese di istruttoria:

n° 2 marche da bollo + diritti di segreteria + spese pratica edilizia

N.B. Riguardo i costi professionali per l’espletamento della pratica, il prezzo varia a seconda che la documentazione tecnica sia già in possesso dal proprietario o sia da redigere ex novo (per un preventivo gratuito clicca qui)

Che differenza c’è tra agibilità e abitabilità?

Un tempo le due caratteristiche erano distinte:

  • il certificato di agibilità era il documento che il comune rilasciava garantendo che ci fossero le condizioni per la salvaguardia della salute dei cittadini in ogni ambiente lavorativo o domestico;
  • il certificato di abitabilità era il documento che garantiva in sostanza la salubrità, la sicurezza, l’igiene e il risparmio energetico degli ambienti e veniva rilasciato in seguito al completamento delle opere e solo per gli immobili residenziali.

Poteva essere revocata una sola o entrambe queste certificazioni.

Ad oggi non esiste nessuna differenza in quanto il D.P.R. 380/2001 ha eliminato tale distinzione riconducendo tutto al termine di segnalazione certificata di agibilità.

É possibile vendere un immobile senza agibilità?

Si è possibile in due casi: 

  1. si vende l’immobile con l’agibilità non ancora accettata ma avendo presentato la domanda, sarà sufficiente citare in atto gli estremi del procedimento.
  2. si vende l’immobile senza aver presentato la domanda per l’agibilità e le parti concordano di trasferire l’obbligo di presentarla al compratore.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 380/01 e successive modifiche e integrazioni

Legge 98/2013 e successive modifiche e integrazioni