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Accatastamento posti auto

La normativa fiscale ha suddiviso le aree scoperte destinate a parcheggio tra:

  • le aree che costituiscono complemento di singole unità immobiliari e che di conseguenza, contribuiscono alla formazione della consistenza, influenzando il reddito dell’unità immobiliare a cui sono connesse;
  • e quelle che, costituendo attinenze scoperte dell’immobile, non producono un reddito proprio e non contribuiscono direttamente ad un incremento di reddito di altra unità.

Quali sono i posti auto che necessitano di essere accatastati?

Le aree destinate a parcheggio esclusivo sono in grado di produrre reddito autonomo e perciò non possono risultare come area cortilizia o come bene comune non censibile. Essi, infatti costituiscono oggetto di compravendita, locazione o altra transazione avente per oggetto diritti reali.

In tempi recentissimi il Comune e l’Agenzia delle Entrate stanno tentando di far emergere il mancato censimento in Catasto dei posti auto nelle aree cortilizie condominiali. L’accatastamento dei parcheggi all’interno dei cortili è obbligatorio; in difetto, può provvedervi la stessa Agenzia addebitando al condominio i relativi costi, le sanzioni pecuniarie e il recupero delle tasse pregresse.

In cosa consiste la procedura di accatastamento?

La procedura di accatastamento prevede che l’area cortilizia condominiale venga suddivisa e ciascun posto auto accatastato.

Dette aree producono un reddito nello stato in cui si trovano e costituiscono parte del complesso immobiliare, e pertanto possono considerarsi distinte unità immobiliari urbane; di tali unità è necessario determinare la rendita catastale.

Come si valuta la rendita catastale di tali unità immobiliari?

Tale rendita deve essere stabilita, con le seguenti operazioni:

1) determinazione della consistenza effettiva e catastale;

2) assegnazione all’unità della categoria e classe di competenza;

3) definizione della rendita catastale in base alla tariffa unitaria corrispondente.

La categoria, che corrisponde alla destinazione di tali unità, è da identificarsi nella C/6 (la destinazione a parcheggio è infatti estrapolabile da quella di autorimessa), mentre la classe dovrà essere determinata, come al solito, in base alle condizioni estrinseche dell’unità ed alla sua capacità di produrre reddito.

Per la denuncia dei posti auto è necessario il “Tipo Mappale”?

Per la denuncia dei posti auto scoperti si possono verificare due casi:

  • se la particella sulla quale i posti auto insistono è un Ente Urbano e si trova già al Catasto Fabbricati, per la denuncia dei posti auto scoperti non è necessaria la presentazione del Tipo Mappale;
  • nel caso in cui i posti auto scoperti insistono su una particella libera al Catasto Terreni, è, invece, necessario predisporre il Tipo Mappale dell’intera particella o porzione per il passaggio della stessa al Catasto Fabbricati.

Come si rappresentano tali unità immobiliari?

Le unità immobiliari, per le quali si sono costituiti i relativi subalterni, si rappresentano nella relativa planimetria catastale e nell’elaborato planimetrico per il loro effettivo ingombro.

Come ciascun condomino diviene proprietario del suo posto auto?

Affinché ciascun condomino divenga proprietario del suo posto auto è necessario stipulare un atto di assegnazione di fronte ad un notaio. In tal modo il singolo proprietario diventa fiscalmente responsabile del posto auto.

Per saperne di più non esitate a contattarci. Pronto Ingegnere propone la professionalità del suo team per frazionare le aree cortilizie e accatastare i posti auto con costi sostenibili e tempi certi.