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Impianti Termici

Chiunque abbia nella propria abitazione un impianto termico ha l’obbligo di assicurare il rispetto delle normative in materia di efficienza energetica, effettuando periodiche verifiche e manutenzioni.

Nella definizione di impianto termico rientrano tutti gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva come ad esempio le caldaie e i condizionatori d’aria con o senza produzione di acqua calda comprendenti eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore. Non rientrano invece nella categoria di impianti termici: gli scaldabagni che producono solo acqua calda nel singolo appartamento, le stufe e i caminetti o gli apparecchi di energia radiante, purché questi ultimi non siano fissi e la somma delle potenze non sia maggiore o uguale a 5 kW (in caso contrario sarebbero assimilabili agli impianti termici).

Dopo l’installazione di un impianto termico è bene conservare il libretto di istruzioni e i libretti d’uso e manutenzione degli altri componenti dell’impianto.

La dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità è il documento rilasciato, ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 37/2008, da un’impresa abilitata in seguito alla installazione o alla modifica di un impianto termico.

La dichiarazione di conformità attesta che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola del’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.M. n. 37/2008, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare rispettato il progetto redatto, seguito la norma tecnica applicabile all’impiego dei materiali utilizzati, installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione, installato l’impianto con esiti positivi ai fini della sicurezza e della funzionalità, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Se tale dichiarazione venisse smarrita o fosse inesistente è possibile procedere con una dichiarazione di rispondenza.

Dichiarazione di rispondenza

La dichiarazione di rispondenza, ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 37/2008, è un documento sostitutivo alla dichiarazione di conformità e può essere prodotta in mancanza della stessa, per impianti installati prima del 28/03/2008.

La dichiarazione di rispondenza può essere rilasciata:

  • da un professionista iscritto all’albo professionale che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, per gli impianti termici aventi una potenzialità frigorifera inferiore a 40.000 frigorie/ora (equivalenti a circa 46,5 kW) e aventi una portata termica inferiore a 50 kW del gas combustibile;
  • da un responsabile tecnico di un’impresa abilitata, che ricopre questo ruolo da almeno 5 anni, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione;

La redazione della dichiarazione di rispondenza deve essere necessariamente preceduta da un sopralluogo di verifica degli impianti e dall’esame dell’eventuale documentazione presente.

Se non si conosce l’epoca di realizzazione dell’impianto, le analisi devono essere eseguite seguendo la regola tecnica attuale. Non potrà essere rilasciata la dichiarazione di rispondenza per gli impianti privi dei requisiti essenziali di sicurezza.

Libretto di impianto per la climatizzazione

Dal 15 ottobre 2014 è obbligatorio per caldaie, impianti di condizionamento estivo e invernale, pannelli solari e fotovoltaici installati a casa o in negozi, uffici, capannoni ecc. possedere il nuovo libretto di impianto.

Si tratta di una vera e propria carta d’identità degli impianti, che contiene, oltre ai dati del proprietario, dell’installatore e del responsabile della manutenzione, la descrizione dei principali componenti degli impianti, delle operazioni di manutenzione, delle verifiche strumentali e dei controlli da parte degli enti locali. Si annotano i controlli periodici di manutenzione effettuati, al fine di garantire la sicurezza e la salubrità degli impianti, e va mantenuto costantemente aggiornato e conservato per tutta la durata degli impianti.

In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all’avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

Rapporto di controllo di efficienza energetica

Dal 15 ottobre 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, è obbligatorio il rapporto di controllo di efficienza energetica (di cui all’art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 74/2013) in conformità ai modelli allegati al D.M. 10/02/2014.

Il controllo di efficienza energetica riguarda la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati e dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.

I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:

  • all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
  • nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
  • nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.

Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che effettua il controllo (manutentore o installatore autorizzato ad operare sugli impianti di riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari ecc.) provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica. Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega al libretto di impianto. L’operatore ha anche il compito di trasmettere copia del rapporto all’ente locale che tiene aggiornato il Catasto territoriale degli impianti termici.

I controlli di efficienza energetica devono essere eseguiti secondo le direttive disposte nell’Allegato A del D.P.R. n. 74/2013.

Tale rapporto non è obbligatorio per gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili (ovvero impianti alimentati da energia eolica o solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione o biogas).

Ispezioni sugli impianti termici

Le autorità competenti effettueranno gli accertamenti e le ispezioni necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all’utenza (ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 74/2013).

Le ispezioni verranno effettuate su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW.

L’ispezione comprende:

  • una valutazione di efficienza energetica del generatore;
  • una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio, in riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile;
  • una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.

I risultati delle ispezioni dovranno essere allegati al libretto di impianto.

La manutenzione obbligatoria

La manutenzione periodica del proprio impianto termico è un obbligo previsto sin dal 1991 (ai sensi dell’art. 31 della Legge n. 10/1991), al fine di ottimizzare il rendimento energetico dell’impianto e contenere il consumo di energia.

Il responsabile dell’impianto termico deve far svolgere, secondo le periodicità indicate dall’installatore o (in mancanza di queste) da quelle indicate sul libretto d’uso e manutenzione, il controllo della sicurezza su tutti i componenti dell’impianto.

Le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del D.M. n. 37/2008, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente.

Gli installatori e i manutentori abilitati hanno il compito di definire e dichiarare esplicitamente al responsabile dell’impianto quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, e con quale frequenza tali operazioni vadano effettuate.

Il responsabile dell’impianto

Chi è?

Il responsabile dell’impianto:

  • per impianti autonomi, è colui che occupa l’immobile in cui si trova l’impianto ovvero il proprietario o l’inquilino in affitto;
  • per impianti centralizzati amministrati in condominio, il responsabile è l’amministratore;
  • per impianti centralizzati in assenza di condominio, i responsabili sono i singoli proprietari o locatari degli immobili presenti nello stabile.

Quali obblighi ha?

È compito del responsabile dell’impianto termico provvedere a far eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione secondo la normativa vigente.

Gli interventi di controllo e manutenzione devono essere eseguiti a regola d’arte, da operatori abilitati a dette operazioni, nel rispetto della normativa vigente.

In caso di libretto su supporto elettronico, il responsabile dell’impianto deve aver cura di conservare copia conforme del file, stampata su carta, da rendere disponibile in sede di ispezione da parte dell’autorità competente.

Per gli impianti preesistenti (alla data del 15 ottobre 2014) ilibretti di centrale ed i “libretti di impianto, già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del D.M. 17 marzo 2003, devono essere allegati al Libretto.

Nel caso di dismissione dall’impianto senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede sono conservate dal responsabile dell’impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione.

Chi compila il libretto?

All’installatore compete la prima compilazione del libretto in caso di installazione di nuovi impianti mentre al responsabile dell’impianto compete la compilazione del libretto in caso impianti esistenti. Le due figure devono provvedere alla compilazione delle schede pertinenti al caso e nel numero necessario a descrivere tutti i componenti dell’impianto termico. Per gli impianti esistenti la compilazione del nuovo libretto, a cura del responsabile dell’impianto, va fatta in occasione dei controlli periodici di efficienza energetica o di interventi su chiamata di manutentori o installatori, ricordandosi di far completare la compilazione al tecnico che effettua le operazioni suddette.

È possibile delegare la responsabilità dell’impianto?

L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto, il quale può anche decidere di delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.

Il responsabile dell’impianto, venuto in possesso del libretto d’impianto, secondo la legge può dunque scegliere se:

  • mantenere la responsabilità dell’impianto e affidare di volta in volta a una ditta qualificata la manutenzione e le verifiche strumentali periodiche;
  • delegarne la responsabilità a un’azienda qualificata (terzo responsabile), stipulando una sorta di abbonamento annuale relativo ai controlli. In questo caso la responsabilità è dell’azienda che si occupa della manutenzione ed è tenuta a fare almeno un controllo all’anno e a riportarne i dati sul libretto dell’impianto. Inoltre, è tenuta a redigere e sottoscrivere un atto di assunzione delle responsabilità e a consegnarne copia all’amministratore o all’occupante dell’alloggio, nonché a comunicare all’ente locale competente la propria nomina ed eventuali revoche o dimissioni dall’incarico.

In entrambi i casi è bene stipulare un contratto con la ditta per potersi rivalere in caso di incidenti o di sanzioni amministrative.

Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore.

Sanzioni

Il controllo di verifica sull’efficienza energetica e la regolare esecuzione delle manutenzioni, viene eseguito dagli enti locali che possono svolgere controlli a campioni. La multa per chi non è in regola con tali controlli va da 500 a 3000 euro, salvo diverse disposizioni della singola regione, e sono a carico del responsabile degli impianti, sanzione quindi che si somma al rimanente obbligo di mettere in regola il proprio impianto termico. Il tecnico, invece, che non effettua gli interventi di manutenzione e controllo in conformità all’attuale normativa, incorre in una multa che va da 1.000 alle 6.000 euro.

Competenze della Regione Autonoma della Sardegna

La Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 74/2013, sta provvedendo a:

  • istituire un catasto territoriale degli impianti termici, come da disegno di legge Delibera n. 14/18 del 2015;
  • predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione (vedi DDL Delibera n. 14/18 del 2015);
  • promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione;
  • promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.

Normativa di Riferimento:

  • Delibera n. 14/18 del 8 aprile 2015 Disegno di legge sulle disposizioni in materia di A.P.E. degli edifici e di impianti termici civili nel territorio della Sardegna.
  • Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
  • Decreto Ministeriale 20 giugno 2014 Proroga del termine per adeguare i modelli di libretto e i rapporti di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione.
  • Decreto Ministeriale 10 febbraio 2014 Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al D.P.R. n. 74/2013.
  • D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici e per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.
  • Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
  • D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
  • Legge n. 10 del 9 gennaio 1991 Norme per il Piano energetico nazionale e il risparmio energetico.