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Prevenzione Incendi: pratiche vigili del fuoco

Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. n. 151/2011) sono state introdotte sostanziali novità rispetto alla previgente normativa, sia riguardo i procedimenti di prevenzione incendi, sia riguardo le attività soggette ai controlli da parte dei Comandi provinciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Di seguito le principali novità introdotte con la nuova normativa:

  • Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi sono distinte per categoria A, B e C in base al livello di rischio;
  • Tra le attività soggette ai controlli sono presenti anche gli edifici ad uso civile con altezza superiore a 24 m, le autorimesse di superficie coperta superiore a 300 mq, le centrali termiche con potenzialità maggiore a 116 kW, i locali di spettacolo, impianti sportivi, palestre con più di 100 persone;
  • Sebbene le attività in categoria A (a basso rischio) possano essere avviate tramite una segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) è necessaria la redazione di un progetto finalizzato al rispetto della normativa tecnica, le certificazioni e le dichiarazioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzioni incendi;
  • L’approvazione preventiva del progetto da parte dei Vigili del Fuoco è obbligatoria solo per le attività di categoria B e C;
  • In fase di progettazione preliminare è facoltà del titolare dell’attività richiedere ai Vigili del Fuoco un “Nulla Osta di Fattibilità” sul progetto;
  • Durante l’esecuzione dei lavori è facoltà del titolare dell’attività richiedere ai Vigili del Fuoco “Verifiche in corso d’opera” in modo da valutare nel corso dei lavori eventuali problematiche antincendio;
  • Per le attività di categoria A e B il sopralluogo dei Vigili del Fuoco non è obbligatorio e se questo avviene, viene rilasciato su richiesta un “Verbale di visita tecnica”;
  • Per le attività di categoria C il sopralluogo dei Vigili del Fuoco è obbligatorio e successivamente all’esito positivo di questo, viene rilasciato il “Certificato di prevenzione incendi”.

Pronto Ingegnere si avvale di tecnici professionisti esperti nel settore della prevenzione incendi ed iscritti negli Elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi del D.M. 05/08/2011 ex L. 818/84.