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Progettazione di un bagno: requisiti minimi

di Ing. Federica Pitzalis

Quando si progetta un nuovo bagno o un intervento di manutenzione straordinaria su un bagno esistente (sostituzione impianti tecnologici e sanitari) è obbligatorio rispettare i requisiti minimi in materia di sicurezza, igiene e abbattimento delle barriere architettoniche.

Le principali norme di riferimento, quando si progetta un bagno di un’abitazione, sono:

D.M. 05 luglio 1975 (vedi artt. 1 e 7)

Questo decreto stabilisce l’altezza minima e i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione. Per quanto riguarda i bagni stabilisce che:

  • L’altezza minima interna utile dei bagni e gabinetti è fissata a 2,40 m.
  • La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.
  • Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all’esterno è proibita l’installazione di apparecchi a fiamma libera.
  • Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Norma UNI 9182/2010

Questa normativa contiene le disposizioni in materia di distanze minime tra i sanitari:

  • Distanza tra il fianco del wc e il muro: minimo 15 cm
  • Distanza tra il fianco del wc e il bidet: minimo 20 cm
  • Distanza tra il fianco del bidet e il muro: minimo 20 cm
  • Distanza tra il fianco del wc e la doccia/vasca: minimo 10 cm
  • Distanza tra il fianco del bidet e la doccia/vasca: minimo 20 cm
  • Distanza tra il fianco del wc e il lavabo: minimo 10 cm
  • Distanza tra il fianco del bidet e il lavabo (senza mobile sottolavabo): minimo 10 cm
  • Distanza tra il fianco del bidet e il lavabo (con mobile sottolavabo): minimo 20 cm
  • Distanza tra il fianco del lavabo e lavabo: minimo 10 cm
  • Distanza tra il fianco del lavabo e la doccia/vasca: minimo 5 cm

Spazio minimo antistante i sanitari:

  • Distanza tra il fronte del vaso/bidet/doccia/vasca e il muro: minimo 55 cm
  • Distanza tra i fronti di due sanitari: minimo 55 cm
  • Distanza tra il fronte del lavabo e il muro: minimo 75 cm
  • Distanza tra il fronte del lavabo e gli altri sanitari: minimo 75 cm

Per spazio d’uso si intende non solo quello necessario al comodo utilizzo dell’apparecchio stesso ma anche quello utile per il passaggio o per compiere le operazioni di pulizia.

D.M. n. 236 del 14 giugno 1989

Questo decreto regola le prescrizioni necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche. Per quanto riguarda i bagni stabilisce che in caso di nuova costruzione o di ristrutturazione è obbligatorio rispettare le prescrizioni di visitabilità e adattabilità.

La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ma consente ogni tipo di relazione fondamentale anche con la persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Un bagno è visitabile se anche le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale possono accedervi.

Criteri di progettazione

Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l’utilizzazione degli apparecchi sanitari. 

L’adattabilità rappresenta una previsione progettuale di trasformazione in livello di accessibilità.

Un bagno è adattabile se sarà possibile modificarlo nel tempo a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Criteri di progettazione per interventi di nuova edificazione

Un bagno è considerato adattabile quando, tramite l’esecuzione differita nel tempo di lavori che non modificano né la struttura portante, né la rete degli impianti comuni, possono essere resi idonei, a costi contenuti, alle necessità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria, garantendo il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle norme relative alla accessibilità. 

Criteri di progettazione per interventi di ristrutturazione

Negli interventi di ristrutturazione un bagno è considerato adattabile quando si garantisce il soddisfacimento di requisiti analoghi a quelli descritti per la nuova edificazione, fermo restando il rispetto della normativa vigente a tutela dei beni ambientali, artistici, archeologici, storici e culturali. 

L’accessibilità consente la totale e immediata fruizione di uno spazio.

Un bagno è accessibile se anche le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale possono raggiungerlo, entrarvi agevolmente e fruirne adeguata sicurezza e autonomia.

Criteri di progettazione

Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l’utilizzazione degli apparecchi sanitari. In particolare: 

  • lo spazio necessario per l’accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice; 
  • lo spazio necessario per l’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola; 
  • la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca. 
  • Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell’acqua calda regolabile mediante  miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l’esterno. 

A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali: 

  • lo spazio necessario all’accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall’asse dell’apparecchio sanitario; 
  • lo spazio necessario all’accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm
  • lo spazio necessario all’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo. 
  • i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete; 
  • i w.c. e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare l’asse della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a cm 45-50 dal calpestio. 
  • Qualora l’asse della tazza w.c. o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall’asse dell’apparecchio sanitario, un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento
  • la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono. 

Nei casi di adeguamento è consentita la eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere anche senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di accostamento alla tazza w.c. e di definire sufficienti spazi di manovra. 

Per raggiungimento dell’apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza l’accostamento laterale per la tazza w.c. e frontale per il lavabo.

Regolamenti edilizi ed igiene comunali

I regolamenti possono indicare ulteriori restrizioni sulle dimensioni minime superficiali del bagno, della presenza di infissi apribili verso l’esterno e sulla possibilità di realizzare un bagno comunicante con una camera da letto.

Si evidenza che per agevolare l’allaccio agli impianti tecnologici è consigliabile realizzare i bagni in prossimità delle colonne di scarico.

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