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PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento)

Che cos’è il piano di sicurezza e coordinamento?

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) è un documento che il coordinatore per la progettazione o l’esecuzione di un’opera deve redigere prima che inizino le attività lavorative all’interno di un dato cantiere. Ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, il piano è costituito da una relazione tecnica contenente le prescrizioni correlate alla complessità della particolare opera che dovrà realizzarsi e le disposizioni sulle fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire e/o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

A differenza del P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza che viene redatto dalle imprese esecutrici), nel P.S.C. oltre alla valutazione dei rischi derivanti dalle attività lavorative si valutano anche i rischi che non derivano direttamente dalle attività svolte, come la presenza di linee aeree o condutture sotterranee o di veicoli circolanti nell’area di cantiere.

I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento sono indicati nellAllegato XV al suddetto decreto.

Quando è richiesto il piano di sicurezza e coordinamento?

Il piano di sicurezza e coordinamento è richiesto nei casi in cui nel cantiere di opere sia pubbliche che private, siano presenti, anche non in contemporanea, due o più imprese. Il committente delle opere deve nominare un professionista, il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, che rediga il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) insieme al fascicolo dell’opera; il professionista designato come Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dovrà operare durante l’esecuzione dei lavori con il compito di far rispettare le prescrizioni previste nel piano.

Esistono dei casi di esclusione per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento?

Il P.S.C. non deve essere redatto:

  • nel caso di lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti immediati o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione (art. 100, comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008).

  • nel caso di lavori eseguiti da un’unica impresa operante (art. 90, commi 3, 4 e 5).

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