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Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

La L.R. 23/1985, modificata ed integrata con la L.R. n. 8 del 2015, la L.R. n. 11 del 2017 e con la L.R. n. 1 del 2019, presenta numerose novità nel campo dell’edilizia privata.

L’art. 10bis della legge indica gli interventi soggetti alla procedura SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività):

  • opere di manutenzione straordinaria riguardanti parti strutturali dell’edificio;

  • opere di restauro e risanamento conservativo riguardanti parti strutturali dell’edificio;

  • opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Codice civile;

  • serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;

  • tettoie di copertura di superficie non superiore a 30 mq, anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica;

  • interventi di ristrutturazione edilizia che non incidono sulla sagoma dell’organismo edilizio esistente o preesistente;

  • opere necessarie per il completamento di interventi già oggetto di concessione edilizia o permesso di costruire decaduti per decorrenza dei termini, fermo il rispetto del progetto originario e delle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della presentazione della segnalazione;

  • interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato;

  • interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di piani urbanistici comunali che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato;

  • installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e  amovibili, che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, di superficie non superiore a 15 mq;

  • interventi edilizi di qualsiasi natura che prevedano la realizzazione di volumetrie all’interno delle aree cimiteriali.

In caso di opere eseguite in assenza o in difformità alla SCIA sarà possibile sanarle trasmettendo telematicamente, all’ufficio comunale competente, una SCIA in difformità dai titoli edilizi (corredata di tutti gli elaborati previsti) attraverso il SUAPE, e pagando la sanzione prevista.

I tecnici professionisti del team di Pronto Ingegnere si occupano della predisposizione delle pratiche edilizie. Per maggiori informazioni vieni allo Sportello o clicca qui.

Normativa Regionale di riferimento: