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Attestato di prestazione energetica

 

Che cosa è la certificazione energetica degli edifici?

La certificazione energetica di un edificio o parte di questo è un documento redatto da un tecnico qualificato nel quale sono riportati i consumi energetici e i possibili interventi di miglioramento realizzabili per migliorare le prestazioni energetiche dell’immobile.

Che differenza c’è tra Attestato di Certificazione Energetica (ACE) e Attestato di Prestazione Energetica (APE)?

Con la pubblicazione del D. Lgs. 192/2005 è stato introdotto in Italia l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE). Nel 2013, il D.L. n. 63, convertito in L. n. 90 ha introdotto l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) in sostituzione e ad integrazione dell’ ACE.

Il nuovo APE si distingue dal precedente certificato ACE per i contenuti più completi e per la quantità di informazioni più ampia.

L’ APE è un documento che descrive le prestazioni energetiche di un immobile, sia esso ad uso residenziale che non residenziale, identificando il consumo annuale di energia e fornendo informazioni sull’aspetto energetico dello stesso.

Che cosa è l’attestato di prestazione energetica detto APE?

L’attestato di prestazione energetica è un documento redatto da un Professionista Abilitato nel quale si descrive l’immobile dal punto di vista del consumo energetico e si indicano le prescrizioni per il miglioramento delle prestazioni. Più precisamente, i due parametri che caratterizzano l’immobile dal punto di vista energetico sono la classe e l’indice di prestazione. La classe energetica può variare dalla A4 (la migliore) alla G (con più alto consumo di energia). L’indice di prestazione energetica (espresso in KWh/m2) valuta il consumo di energia a mq previsto nell’arco di un anno solare per mantenere la temperatura costante di 20°.

L’APE è necessario anche se l’immobile appartiene alla classe energetica più bassa?

Si. Diversamente da quanto consentito in passato mediante autocertificazione, la certificazione energetica deve essere redatta anche nel caso in cui l’immobile appartiene sicuramente alla classe energetica più bassa (classe G).

Quali requisiti deve avere il certificatore energetico?

Il Certificatore Energetico deve possedere la Laurea in Ingegneria, Architettura, Scienze Ambientali, Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali, Scienze e Tecnologie Agrarie, o il Diploma come geometra, perito industriale, perito agrario (DPR n. 75/2013). In alcune regioni d’Italia il Certificatore Energetico deve aver frequentato un corso di 70/80 ore con esame finale.

La Regione Sardegna non ha ancora previsto un meccanismo di accreditamento.

Il Certificatore Energetico deve garantire imparzialità e indipendenza: non può essere né coniuge né parente fino al 4° grado del richiedente la certificazione.

Come viene redatto l’attestato di prestazione energetica?

Per una corretta valutazione dei consumi energetici di un edificio o di parte di questo è necessario in prima battuta effettuare un sopralluogo volto a rilevare oltre che le dimensioni dell’immobile (sempre che queste non siano deducibili da planimetria conforme) anche le caratteristiche dei materiali che costituiscono l’involucro dell’unità abitativa (come pareti esterne, copertura, infissi, etc.), le caratteristiche e lo stato degli impianti installati e i libretti degli impianti elettrici e termoidraulici.

Acquisite tutte le informazioni si redige il calcolo, normalmente mediante software, dell’indice di prestazione energetica individuando così la classe energetica cui l’immobile appartiene.

I risultati, integrati con le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio, vengono poi trasferiti su attestato in formato cartaceo e consegnati al cliente.

Pronto Ingegnere esegue preventivi gratuiti per la redazione degli attestati in tempi celeri e a costi contenuti.

L’APE ha una scadenza?

La certificazione energetica ha una validità temporale di dieci anni, termine che intercorre a partire dalla sua data di rilascio, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento.

La certificazione energetica viene rilasciata su specifico modello conforme e deve comunque essere rinnovata nel caso in cui nell’immobile vengano effettuati dei lavori di ristrutturazione o di modifica degli impianti.

Quali sono gli obblighi?

Il comma 3 dell’art. 6 del suddetto D. Lgs. 192/2005 indica che nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o singole unità immobiliari soggetti a registrazione, sia inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarino di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, dell’attestazione di prestazione energetica degli edifici. Copia di tale attestato deve inoltre essere allegata al contratto, salvo nei casi di locazione di singole unità immobiliari.

Esiste quindi l’obbligo di dotare, di allegare e di consegnare, l’attestato di prestazione energetica e la sua mancata allegazione non implica la nullità dell’atto stipulato ma una sanzione amministrativa che varia da 3.000 € a 18.000 €. Stessa sanzione è prevista in caso di omessa dichiarazione nel contratto.

Quando è necessario produrre l’ape?

L’art. 6, comma 2 del D.Lgs 192 del 2005 stabilisce che l’attestato di prestazione energetica deve essere prodotto nei casi di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici e di unità immobiliari.

L’ape si allega obbligatoriamente a…

L’attestato di prestazione energetica, secondo l’art. 6 comma 3 del D.Lgs 192 del 2005, deve essere allegato a:

  • contratti di compravendita immobiliare;
  • negli atti di trasferimenti di immobili a titolo oneroso;
  • contratti di locazione di edifici.

n.b.: l’allegazione dell’A.P.E. non è richiesta nei casi di locazione di singole unità immobiliari soggetti a registrazione.

L’ape si allega ai trasferimenti di immobili a titolo gratuito?

L’art. 6 comma 3 del D.Lgs 192 del 2005 sancisce i casi nei quali è necessario allegare l’A.P.E. e all’interno di essi non sono compresi e trasferimenti di immobili a titolo gratuito.

Il trasferimento di un immobile a titolo gratuito comporta il passaggio di proprietà del bene senza che avvenga il pagamento di denaro; sono trasferimenti a titolo gratuito la donazione e la successione .

E in caso di omessa dichiarazione o allegazione?

In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria il cui valore varia da € 3.000 a € 18.000.

La sanzione è da € 1.000 a € 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se durata della locazione non supera i 3 anni, essa è ridotta alla metà.

n.b.: Il pagamento della sanzione NON ESENTA dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro 40 giorni.

Novità 2015: chi esegue’ i controlli?

E’ l’art. 34 del D. Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014 a individuare nel Ministero dello sviluppo economico (MI.S.E.) l’organo competente all’irrogazione delle sanzioni nei casi di violazione delle disposizioni in materia di certificazioni energetica degli immobili. Sarà compito dell’Agenzia delle Entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero, individuare, nelle informazioni acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 3 dell’art. 6 del D.Lgs 192/2005, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio e a trasmetterle, in via telematica, allo stesso Ministero per l’accertamento e la contestazione della violazione.

 

Novità 2016: cosa cambia?

Dal 29 giugno 2016 sono entrate in vigore le nuove norme per la certificazione energetica degli edifici in conformità alle norme UNI/TS 11300 relative alle prestazioni energetiche degli edifici e alle UNI 10349:2016 sui dati climatici relativi al riscaldamento e al raffrescamento degli edifici.

Le UNI/TS 11300 sono state interessate dalle revisione delle parti 4, 5 e 6; in particolare:

  • la UNI/TS 11300-4:2016 calcola il fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria che forniscono energia termica utile da energie rinnovabili e di altri metodi di generazione;
  • la UNI/TS 11300-5:2016 fornisce metodi di calcolo per determinare il fabbisogno di energia primaria degli edifici sulla base dell’energia consegnata ed esportata e la quota di energia da fonti rinnovabili;
  • la UNI/TS 11300-6:2016 determina il fabbisogno di energia elettrica per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili sulla base delle caratteristiche dell’edificio e dell’impianto.

La nuova versione delle UNI 10349:2016 contiene la revisione delle parti 1,2 e 3. La UNI-10349-1:2016 riguarda le medie mensili per la valutazione della prestazione termo-energetica dell’edificio mentre il rapporto tecnico UNI 10349-2:2016 riguarda i dati di progetto e fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici aggiornati sui quali basare i calcoli per le prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici.

La UNI 10349-3:2016 riguarda le differenze di temperatura cumulate (gradi giorno) ed altri indici sintetici: indice sintetico di severità climatica del territorio, differenze cumulate di umidità massima, radiazione solare cumulata sul piano orizzontale.

L’APE deve essere registrato?

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 83/E/2013, ha chiarito che l’APE, parte integrante del contratto di locazione, compravendita o trasferimento a titolo gratuito non richiede il pagamento di imposta di registro né di imposta di bollo.

Nel caso in cui si voglia comunque registrare l’APE, per esempio per definire una data certa, si dovrà pagare l’imposta di registro pari a 168 Euro.

A chi bisogna inviare l’APE?

Secondo le linee guida (D.M. 16/06/2015), allegato 1, punto 7.1.5:

“Entro i quindici giorni successivi alla trasmissione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, della copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, il soggetto certificatore procede alla consegna dell’APE al richiedente. La sottoscrizione con firma digitale dell’APE ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La Regione Sardegna, dal 1 Giugno 2015, prevede esclusivamente come modalità di trasmissione (ai sensi della Determina del 10/04/2015 prot. n. 7168 rep. 170) quella tramite posta elettronica certificata con firma digitale del professionista all’indirizzo: industria@pec.regione.sardegna.it.

 

Quanto costa l’APE?

Il costo di una certificazione energetica è variabile e dipende da molti fattori quali:

  • localizzazione dell’immobile
  • dimensioni dell’immobile
  • presenza o assenza degli impianti
  • tipologia e stato degli impianti
  • tempistica richiesta per lo svolgimento della pratica

 

Qual è la normativa di riferimento nazionale per la certificazione energetica?

Il D.Lgs. 192/2005, recante le disposizioni di attuazione della Direttiva Europea 2002/91/CE, contiene la normativa in materia di risparmio energetico degli immobili e impone, tra l’altro, l’obbligo di dotare dell’attestato di certificazione energetica tutti gli immobili a titolo oneroso.

Il D.Lgs. 192/2005 è stato successivamente modificato da una serie di ulteriori provvedimenti legislativi, fra i quali:

D.lgs. 311/2006, in vigore dal 2/2/2007: “disposizioni correttive al D.lgs.192/05”

– D.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, recante Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE,

– D.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella l. 6 agosto 2008, n. 133

DPR n. 59/2009, in vigore dal 25/06/09 contenente le modalità di calcolo della prestazione energetica, non applicabile nelle regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative.

– D.M. 26/06/2009 (linee guida nazionali)

D.lgs. n. 28/2011 in vigore dal 27/03/11: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067)”

– Decreto 22 novembre 2012, “Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici»”

– D.L. n. 63/2013 contenente le “modificazioni al D.Lgs. 192/2005 in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione”, convertito in Legge n. 90/2013

DPR n. 75/2013 contenente i criteri di accreditamento dei Certificatori Energetici

D.M. 16/06/2015 (linee guida nazionali)

Qual è la normativa di riferimento da applicare in Sardegna?

La Sardegna non ha legiferato in materia di certificazione energetica pertanto vigono le linee guida nazionali (D.M. 16/06/2015).

Con Deliberazione n. 30/8 del 11.07.2012 la Giunta regionale sarda ha approvato un disegno di legge europeo dove, accanto alle disposizioni relative alla certificazione energetica, si prevede l’istituzione di un sistema informativo regionale per la certificazione energetica e per gli impianti termici, del catasto energetico degli edifici e del catasto degli impianti termici.