DM 09.06.1999
D.M. 9 giugno 1999 – Ministero della Sanità
Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione.
Il Ministro della Sanità decreta:
Art. 1.
1. All'art. 1 del Decreto del Ministro della Sanità 5 luglio 1975, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate entro i limiti gia' esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienicosanitarie quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienicosanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria".
Art. 2.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 giugno 1999
Il Ministro: Bindi