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DM 09.06.1999

D.M. 9 giugno 1999 – Ministero della Sanità

Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione.

 

 

Il Ministro della Sanità decreta:

 

Art. 1.

1. All'art. 1 del Decreto del Ministro della Sanità 5 luglio 1975, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate entro i limiti gia' esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienicosanitarie quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienicosanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria".

 

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Roma, 9 giugno 1999

Il Ministro: Bindi